DISIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA
L’articolo 30 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 prevede che la Giunta Regionale può rilasciare la concessione delle acque pubbliche per l’esercizio di pesca sportiva e dilettantistica ad Enti Pubblici, Associazioni o Società di pescatori nonchè alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone ittiologiche omogenee individuate dalla Carta Ittica