Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa

Decreto Direttoriale- 0194803 del 27/04/2026

Di seguito si riassume quanto disposto dal DD 0194803 circa le
Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa
e dell’allegato
Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di
rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto
direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.

L’entrata in vigore è dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa DD 0194803 del 27/04/2023

LA DIRETTRICE GENERALE
VISTO…. omissis

DECRETA
Articolo unico

  1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2010, è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva o ricreativa, per le finalità di cui all’articolo 55 del regolamento UE n. 2842/2023, in premessa citato.
  2. Le persone fisiche, di età maggiore ai sedici anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto devono registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store.
  3. I soggetti di cui al comma precedente hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema RecFishing della cattura delle specie ittiche che rientrano nel seguente elenco:
    Thunnus thynnus (Tonno rosso);
    Xiphias gladius (Pesce spada);
    Coryphaena hippurus (Lampuga);
    Thunnus alalunga (Alalunga).
  4.  La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvede a fornire le istruzioni relative alle procedure da seguire in fase di registrazione e dichiarazione delle catture, mediante l’applicazione di cui al presente articolo.
  5. Le violazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto sono punite ai sensi dell’articolo 11, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
    omissis

Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.

PUNTI SALIENTI

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Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa
Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.
L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione.

Le comunicazioni effettuate con scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno essere rinnovate per il corrente anno.

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Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso
La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza.
Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori  sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza. 
Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l’apposita modulistica.

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Uso dell’applicazione elettronica RECFISHING
Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile 2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
   1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un codice RecFishing.
  2. Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).
   3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai precedenti punti.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:
   a) La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà inserire nel RecFishing esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026
   b) L’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione RecFishing deve essere contestuale all’inizio della battuta di pesca.
   c) La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura.

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