Sicurezza e Normativa della Pesca in Mare

Fonte: Pesca Channel

La legge principale per questa materia è il Decreto Presidenziale 1539 del 1968 che contiene il Regolamento sulla pesca marittima, a cui aggiungere le ordinanze della Capitaneria di Porto del luogo.

Vige sempre il divieto di utilizzo di fonti luminose, tuttavia è possibile l’utilizzo della bilancia (non superiore a 6metri) e del rezzaglio di max 16m di perimetro.

Le canne sono massimo 5 per ogni pescatore con non più di 3 ami ognuna. Lenze per calamari con max 6 ami e bolentini di max 6 ami.

I parangali o palamiti possono avere massimo 200ami per ogni barca, indipendentemente dalle persone a bordo.

Pesca Subacqua
Il pescatore è obbligato ad utilizzare la boa galleggiante visibile a 300m. La barca su cui è presente il sub deve alzare la bandiera e non può allontanarsi a più di 50m.

E’ vietata la pesca a meno di 100metri dalle reti dei pescatori professionisti, a distanza inferiore di 500m dalle spiagge con bagnanti, è vietato l’utilizzo del respiratore.

Il pescatore deve avere minimo 16 anni e non può trasportare il fucile armato.

Pesca dalla barca
Le dotazioni di sicurezza da portare in barca sono commisurate alla distanza dalla costa.

Le barche sono omologate con lettere A- B -C in base alle condizioni meteo-marine consentite.

E’ obbligatorio l’utilizzo di radio VHF per navigazione oltre 6 miglia con relativa licenza d’utilizzo dell’apparecchio.

E’ obbligatorio l’utilizzo della ZATTERA DI SALVATAGGIO per la navigazione oltre le 6 miglia e varia in base alla distanza massima da raggiungere. La zattera ha valenza triennale e poi deve essere sottoposta a revisione ogni due anni.

Ogni componente a bordo dell’imbarcazione deve avere un salvagente (Cintura di salvataggio) disponibile. Oltre le 6 miglia occorrono salvagenti da oltre 150newton.

Sono indispensabili segnali di soccorso di tipo pirico: fuochi a mano, segnali fumogeni galleggianti.

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